Cantieri edili
Tesserini di riconoscimento

Dal 1° ottobre 2006 sarà obbligatorio nei cantieri edili il tesserino di riconoscimento.
L’art. 36bis della Legge 248/2006 dispone una serie di misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui (comma 2, punti 3, 4 e 5) l’obbligo per i datori di lavoro di munire il personale occupato nei cantieri edili di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro.
L’obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali dovranno provvedervi per proprio conto.
Tutti gli operatori nei cantieri edili sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento.
Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponderà in solido il committente dell'opera.
Una alternativa è prevista per i datori di lavoro che occupano meno di 10 unità lavorative, indipendentemente dalla tipologia del rapporto instaurato, compresi i lavoratori autonomi, i quali potranno assolvere al predetto obbligo con l’annotazione su apposito registro di cantiere, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente, degli estremi del personale impiegato nei lavori.
La violazione degli obblighi da parte del datore di lavoro comporta la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.
Per il lavoratore munito di tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è prevista la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
Le sanzioni non sono soggette alla diffida obbligatoria ex art. 13 del D.Lgs. n.124/2004.

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